
Tim e Wind multate dall' Antitrust per le rimodulazioni a 28 giorni
6 Agosto 2016 | Roberto Bracco
TIM WIND CERCA Le recenti rimodulazioni del periodo di rinnovo delle opzioni da 30 a 28 giorni hanno fruttato a Tim e Wind una multa rispettivamente di 410.000 e 455.000 euro da parte dell' Antitrust, per pratiche commerciali scorrette ai danni della clientela.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza da parte delle due aziene telefonica nell'aver modificato il periodo di rinnovo anche delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti, prevedendo l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue in caso di recesso.
In base al Codice del Consumo 'le pratiche sono state quindi ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall'altro contraente. La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all'esercizio o meno del suddetto recesso'.SEGUICI SU
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L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza da parte delle due aziene telefonica nell'aver modificato il periodo di rinnovo anche delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti, prevedendo l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue in caso di recesso.
Nel caso di Tim la pratica prevedeva anche il pagamento di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Per quanto riguarda Wind è stata considerato scorretto l'aver modificato il periodo di rinnovo anche per le opzioni rispetto alle quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.
In base al Codice del Consumo 'le pratiche sono state quindi ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall'altro contraente. La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all'esercizio o meno del suddetto recesso'.SEGUICI SU
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