Un regolamento per la tutela degli utenti nei contratti a distanza
29 Novembre 2006 | PuntoCellulare.it
CRONACHE CERCA Il Consiglio dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, un settore dove ad avviso dell Autorità sono indispensabili maggiore trasparenza e certezza giuridica, per evitare come spesso accade l'attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite.
La decisione dell' Agcom è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato. L' Autorità si propone di garantire una più efficace tutela dell'utenza attraverso la previsione espressa dell'obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica.
Necessario inoltre anche l'obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell·avvenuta conclusione del contratto, mediante l'acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, l'invio al recapito indicato dall·utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti, la specifica garanzia di regolarità e continuità nell·erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento ed il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati (nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente). L' Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate per la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari, il cui ammontare varia da un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000 Euro, saranno pubblicate sul sito web dell' Agcom.SEGUICI SU
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La decisione dell' Agcom è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato. L' Autorità si propone di garantire una più efficace tutela dell'utenza attraverso la previsione espressa dell'obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica.
Necessario inoltre anche l'obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell·avvenuta conclusione del contratto, mediante l'acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, l'invio al recapito indicato dall·utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti, la specifica garanzia di regolarità e continuità nell·erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento ed il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati (nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente). L' Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate per la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari, il cui ammontare varia da un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000 Euro, saranno pubblicate sul sito web dell' Agcom.SEGUICI SU
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