Wind - ADUC prepara un modulo contro la rimodulazione di Wind10
31 Marzo 2007 | PuntoCellulare.it
WIND CERCA Prosegue la battaglia di Aduc contro la rimodulazione peggiorativa annunciata da Wind per la tariffa Wind 10, che dal primo maggio verrΰ trasformata obbligatoriamente alla clientela nella Wind 12. L'associazione dei consumatori ha reso disponibile sul proprio sito un modulo (che riportiamo di seguito) da inviare per raccomandata alla compagnia telefonica, per contestare il cambiamento del profilo tariffario.
Da inviare per raccomandata A/R
Spett.le Wind
Via Cesare Giulio Viola 48 - 00148 Roma
per conoscenza
- Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111
- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria)
(luogo e data) .......
Oggetto:
contestazione legittimita' cambio piano tariffario Wind 10 - Wind 12
Utenza n. .. intestata a .. abitante in via n. cap/citta' .
Spettabile Wind,
con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, che mi avete notificato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi nulle.
Nello specifico:
1 - nel contratto (artt. 2.4 e 3.3) sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice al Consumo (d.l. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione.
2 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articolo 33, comma 1 del Codice del Consumo).
3 - L'art. 2.4 del contratto e' illegittimo perche' viola anche il Codice delle Comunicazioni elettroniche (dl 259/2003, articolo70 comma 4). Vi si legge: "WIND proporra' al Cliente eventuali modifiche del Contratto tramite comunicazione scritta nella fattura successiva o con altro mezzo". Questo presuppone che voi possiate modificare le condizioni generali (ed anche le tariffe), salvo comunicarlo uno o piu' mesi dopo in fattura: l'utente -anche recedendo senza penali- si troverebbe di fronte ad uno o piu' mesi di fatture maggiorate e gia' pagate. La legge, invece, dice che gli aumenti devono essere comunicati almeno un mese prima del loro avvio, si' da dare all'utente la possibilita' di recedervi.
Si intima pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
Distinti saluti,
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Nello specifico:
1 - nel contratto (artt. 2.4 e 3.3) sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice al Consumo (d.l. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione.
2 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articolo 33, comma 1 del Codice del Consumo).
3 - L'art. 2.4 del contratto e' illegittimo perche' viola anche il Codice delle Comunicazioni elettroniche (dl 259/2003, articolo70 comma 4). Vi si legge: "WIND proporra' al Cliente eventuali modifiche del Contratto tramite comunicazione scritta nella fattura successiva o con altro mezzo". Questo presuppone che voi possiate modificare le condizioni generali (ed anche le tariffe), salvo comunicarlo uno o piu' mesi dopo in fattura: l'utente -anche recedendo senza penali- si troverebbe di fronte ad uno o piu' mesi di fatture maggiorate e gia' pagate. La legge, invece, dice che gli aumenti devono essere comunicati almeno un mese prima del loro avvio, si' da dare all'utente la possibilita' di recedervi.
Si intima pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
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